[1]Allegato

[2]Accordo di Coproduzione di Cinematografica tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Federale di Germania

[3]Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Federale di Germania consapevoli del contributo che le coproduzioni possono apportare allo sviluppo delle industrie cinematografiche, cosi' come alla crescita degli scambi economici e culturali tra Italia e Germania. decisi a stimolare lo sviluppo della cooperazione cinematografica tra i due Paesi, hanno convenuto quanto segue:

[5]Ai fini del presente Accordo, il termine film comprende le opere cinematografiche di qualsiasi durata e su qualsiasi supporto, incluse quelle di fiction, di animazione e documentari, conformemente alle disposizioni relative all'industria cinematografica in vigore nei due Paesi e la cui prima diffusione abbia luogo principalmente nelle sale cinematografiche dei due Paesi.

Testo vigente dal 26 luglio 2002

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urn:nir:stato:legge:2002-07-11;151~accordo-art1 · fonte su Normattiva