Il presente Accordo e' applicabile:
- a)alle persone fisiche di nazionalita' italiana o germanica, qualunque sia il luogo del loro domicilio;
- b)alle persone giuridiche soggette al diritto italiano o germanico. I benefici del presente Accordo possono anche essere invocati dagli aventi causa dei titolari originari qualora detti aventi causa siano cittadini di una delle Parti contraenti e purche' i loro diritti siano stati acquistati con data certa prima del 1 maggio 1950.
Testo vigente dal 20 agosto 1954
