Sono ammesse al pagamento le persone fisiche, le per sone giuridiche, le imprese sociali e individuali, le societa' ed associazioni di fatto, comunque denominate che abbiano cittadinanza o nazionalita' italiana nonche' le societa' ed associazioni costituite all'estero che abbiano prevalenza di interessi italiani e che come tali siano state sottoposte a regime di sequestro da parte delle autorita' egiziane. Sono ammesse al pagamento anche le persone fisiche, che avevano la cittadinanza italiana al momento in cui furono sequestrati i loro fondi liquidi in Egitto, nonche' le persone fisiche che, pur non possedendo la cittadinanza italiana, sono eredi titolari di somme che furono sequestrate in quanto di pertinenza di cittadini italiani.

Testo vigente dal 31 gennaio 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-01-29;21~art2 · fonte del testo