1. Le somme che uno studente, un apprendista o un tirocinante commerciale il quale e', o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto primo Stato contraente, a condizione che tali somme provengono da fonti situate fuori di detto Stato. 2. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono concesse soltanto per il periodo di tempo ragionevolmente o normalmente richiesto per il completamento dell'istruzione o della formazione professionale, ma in nessun caso una persona fisica puo' usufruire delle agevolazioni previste dal presente articolo per piu' di tre anni consecutivi.

Testo vigente dal 25 novembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-10-07;666~art20 · fonte su Normattiva