Art. 23 — Disposizioni per evitare le doppie imposizioni
1. Per quanto concerne il Kenya, la doppia imposizione sara' eliminata nel modo seguente: fatte salve le disposizioni della legislazione kenyana concernenti la concessione ad un residente del Kenya del credito dell'imposta dovuta in un territorio diverso dal Kenya nei confronti dell'imposta kenyana, l'imposta dovuta ai sensi della legislazione italiana conformemente alla presente Convenzione, sia direttamente che per detrazione, su redditi provenienti dall'Italia, e' ammessa in deduzione dalle imposte kenyane dovute per gli stessi redditi; la somma dedotta non puo' tuttavia eccedere l'imposta kenyana, calcolata prima della deduzione, che e' attribuibile ai redditi provenienti dall'Italia. 2. Per quanto concerne l'Italia, la doppia imposizione sara' eliminata nel modo seguente: se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili nella Repubblica del Kenya, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta kenyana sui redditi pagata in Kenya, ma l'ammontare della deduzione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sara' accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana. 3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, quando l'imposta sugli utili delle imprese provenienti da uno Stato contraente non e' prelevata o e' ridotta per un periodo limitato di tempo in virtu' della legislazione di detto Stato, tale imposta non prelevata o ridotta si considera pagata per un ammontare che non eccede il 25 per cento degli utili delle imprese di cui all'articolo 7.
Testo vigente dal 25 novembre 1981
