1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Nairobi non appena possibile. 2. La Convenzione entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto: (a) per quanto concerne il Kenya:

  • i)con riferimento alle imposte prelevate alla fonte su importi pagati o accreditati a non residenti il, o successivamente al, 1 gennaio 1979;
  • ii)con riferimento alle imposte relative agli anni fiscali che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio 1979; (b) per quanto concerne l'Italia: con riferimento ai redditi per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio 1979.

Testo vigente dal 25 novembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-10-07;666~art29 · fonte del testo