[1]La presente Convenzione rimarra' in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente puo' denunciare la Convenzione per via diplomatica, non prima che siano trascorsi cinque anni dalla sua entrata in vigore, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In tal caso, la Convenzione cessera' di avere effetto: (a) per quanto concerne il Kenya:

  • i)con riferimento alle imposte prelevate alla fonte su importi pagati o accreditati a non residenti il, o successivamente al, 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello della denuncia;
  • ii)con riferimento alle altre imposte relative ai periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello della denuncia; (b) per quanto concerne l'Italia: con riferimento ai redditi imponibili per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello della denuncia.

[2]In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione.

[3]Fatto a Nairobi il 15 ottobre 1979 in duplice esemplare in lingua italiana ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

[4]Per il Governo dell'Italia Per il Governo del Kenya FRANK MACCAFERRI MWAI KIBAKI

Testo vigente dal 25 novembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-10-07;666~art30 · fonte su Normattiva