[1]DENUNCIA

[2]La presente Convenzione rimarra' in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente puo' denunciare la Convenzione per via diplomatica non prima che siano trascorsi cinque anni dalla sua entrata in vigore, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In questo caso, la Convenzione cessera' di avere effetto: (a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, sulle somme realizzate il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale e stata notificata la denuncia;

  • b)con riferimento alle altre imposte sul reddito, sulle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale e' stata notificata la denuncia.

[3]IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione.

[4]FATTA a Roma, il 15 ott. 2002, in duplice originale nella lingua italiana, araba e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione o applicazione, fara' fede il testo inglese.

[5]Per il Governo della Per il Governo dello Repubblica Italiana Stato del Qatar Il Ministro per le Attivita' Il Ministro dell'Economia e Produttive del Commercio S.E. On. Antonio Marzano S.E. Sceicco Hamad bin Faisal Al-Thani

[6]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 28 luglio 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-07-02;118~convenzione-art31 · fonte su Normattiva