[1]1. Il presente Accordo, che forma parte integrante della Convenzione firmata a Dar-Es-Salaam il 7 marzo 1973, sara' ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Dar-Es-Salaam non appena possibile. 2. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno con riferimento ai redditi imponibili per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al 1 gennaio 1974. 3. Le domande di rimborso o di accreditamento di imposta prevista dal presente Accordo e dalla Convenzione con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di ciascuno degli Stati contraenti devono essere presentate entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente Accordo o, se posteriore, dalla data in cui l'imposta e' stata prelevata.

[2]In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

[3]Fatto a Roma il giorno 31 gennaio 1979 in duplice esemplare in lingua italiana ed inglese entrambi i testi facenti egualmente fede.

[4]Per il Governo italiano MARIO MONDELLO

[5]Per il Governo della Tanzania GEORGE SAMUEL MAGOMBE

Testo vigente dal 25 novembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-10-07;667~protocollo-art10 · fonte su Normattiva