Dopo l'articolo 20 della Convenzione e' inserito un articolo 20 bis formulato come segue: "Le autorita', tribunali e istituti di assicurazione di uno degli Stati contraenti non possono rifiutare di esaminare le richieste e di prendere in considerazione altri documenti per il fatto di essere redatti in una lingua ufficiale dell'altro Stato".
Testo vigente dal 25 novembre 1981
