Dopo l'articolo 20 della Convenzione e' inserito un articolo 20 bis formulato come segue: "Le autorita', tribunali e istituti di assicurazione di uno degli Stati contraenti non possono rifiutare di esaminare le richieste e di prendere in considerazione altri documenti per il fatto di essere redatti in una lingua ufficiale dell'altro Stato".

Testo vigente dal 25 novembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-10-07;668~art5 · fonte su Normattiva