giudiziarie e riparazioni 1. Gli Stati Parte coopereranno strettamente per facilitare la composizione di azioni e procedimenti giudiziari intrapresi conformemente al presente articolo. 2. A meno che non sia stato convenuto altrimenti, per ogni decesso o ferimento di persone fisiche, danni a beni o perdite di beni o danni all'ambiente causati sul proprio territorio, o in altra zona posta sotto la sua giurusdizione od il suo controllo, in occasione della fornitura dell'assistenza richiesta, uno Stato Parte che richieda l'assistenza:

  • a)non avviera' nessuna azione giudiziaria contro la Parte che fornisce l'assistenza, o contro persone fisiche o morali che agiscono per suo conto;
  • b)si assumera' l'onore delle azioni e procedimenti giudiziari intrapresi da terzi contro la Parte che fornisce l'assistenza o contro persone fisiche o morali che agiscano per suo conto;
  • c)esentera' la Parte che fornisce l'assistenza o le persone fisiche o morali che agiscano per suo conto, per quanto riguarda le azioni o procedimenti giudiziari di cui al comma b);
  • d)paghera' un risarcimento alla Parte che fornisce l'assistenza o alle persone fisiche e morali che agiscono per conto di quest'ultima in caso:
  • i)di decesso o ferimento del personale della Parte che fornisce l'assistenza, o di persone fisiche che agiscono per conto di quest'ultima;
  • ii)di perdita di materiale o di materiali durevoli utilizzati per fornire l'assistenza o di danni e quest'ultimi; tranne che in caso di errore internazionale di coloro che abbiano causato il decesso, il ferimento, la perdita o il danno. 3. Il presente articolo non pregiudica il versamento di risarcimenti o di indennizzi previsti dagli Accordi Internazionali o dalle leggi nazionali di ciascuno Stato che potrebbero essere applicati. 4. Nessuna disposizione del presente articolo obbliga lo Stato che richiede l'assistenza ad applicare il par. 2., in tutto o in parte, nei confronti dei suoi cittadini o dei suoi residenti. 5. Al momento di firmare, ratificare, accettare, approvare, o aderire alla presente Convenzione, uno Stato puo' dichiarare:
  • a)che non si considera vincolato, in tutto o in parte, del par. 2;
  • b)che non si applichera' il par. 2., in tutto o in parte, in caso di negligenza grave da parte di coloro che hanno causato il decesso, il ferimento, la perdita o il danno. 6. Uno Stato Parte che abbia reso una dichiarazione in conformita' al par. 5. puo' ritirarla in qualsiasi momento mediante notifica inviata al depositario.

Testo vigente dal 2 maggio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-04-09;92~convenzione-art10 · fonte su Normattiva