[1]La Convenzione sara' ratificata e saranno scambiati gli strumenti di ratifica. Entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo allo scambio degli strumenti. La Convenzione avra' la durata di un anno e sara' tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo denuncia di una delle parti contraenti notificandola almeno sei mesi prima della scadenza dell'anno solare in corso. In caso di denuncia, i diritti acquisiti saranno mantenuti secondo le disposizioni della Convenzione stessa, ed i diritti in corso di acquisizione saranno riconosciuti in conformita' ad Accordi complementari. In fede di che i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto in Montevideo in quattro originali nelle lingue italiana e spagnola, ambedue i testi facenti ugualmente fede, il giorno sette del mese di novembre dell'anno millenovecentosettantanove.

[2]Per il Governo della Repubblica italiana GIORGIO SANTUZ Per il Governo della Repubblica Orientale dell'Uruguay- ADOLFO FOLLE MARTINEZ JOSE E. ETCHEVERRY STIRLING

[3]Visto, il Ministro degli affari esteri COLOMBO

Testo vigente dal 25 novembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-10-15;669~art38 · fonte su Normattiva