ARTICOLO XVII ARBITRATO L'Istituto stabilira' procedure idonee per la soluzione delle controversie con il suo personale. Nei contratti con gli altri soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, l'Istituto inserira' clausole relative alla soluzione delle controversie mediante arbitrato, mediante procedure che si conformino ai criteri giuridici generalmente accettati a tutela dell'imparzialita' dell'organo giudicante e di altri aspetti, come la salvaguardia del contraddittorio. Inoltre, l'Istituto dovra' avere una adeguata copertura assicurativa o adottare altre misure analoghe al fine di consentirgli di far fronte a richieste di risarcimento di natura extracontrattuale.
Testo vigente dal 29 gennaio 1994
