[1]ARTICOLO XVIII DISPOSIZIONI FINALI 1. Il presente Accordo entrera' in vigore, qualora si siano verificate le condizioni previste dall'art. 5 dell'accordo istitutivo dell'Istituto Internazionale per le Risorse Fitogenetiche, il giorno della notifica che le procedure interne sono state completate dall'Istituto e dal Governo. 2. Su richiesta dell'una o dell'altra Parte potranno aver luogo consultazioni per eventuali modifiche al presente Accordo. 3. L'Accordo rimarra' in vigore per tutto il tempo in cui l'Istituto manterra' la propria sede nella Repubblica Italiana se non risolto anticipatamente per concorde volonta' delle Parti. Fatto a Roma il 10.10.1991, in duplice copia, in lingua italiana ed inglese, ciascun testo facente ugualmente fede.

[2]Per la Repubblica Per l'Istituto Internazionale Italiana Per le Risorse Fitogenetiche Firmato Firmato

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 29 gennaio 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-01-15;67~accordo-artxviii · fonte su Normattiva