[1]- Le reti internazionali di risorse fitogenetiche

[2]16.1 La cooperazione esistente nell'ambito di reti internazionali di risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura e' incoraggiata o sviluppata, in funzione degli accordi esistenti e conformemente alle disposizioni del presente Trattato, in modo da assicurarne la piu' completa applicazione alle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura. 16.2 Le Parti contraenti incoraggiano, a seconda di come convenga, tutte le istituzioni pertinenti, istituzioni governative, private, non governative, istituzioni di ricerca o di selezione, o altre istituzioni a partecipare alle reti internazionali.

Testo vigente dal 23 aprile 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-04-06;101~art16 · fonte su Normattiva