disposizioni dell'articolo 46 non precludono l'applicazione ad op- era di una delle Parti contraenti di particolari norme relative allo stabilimento e all'attivita' sul suo territorio di filiali e agenzie di societa' di un'altra Parte non registrate nel territorio della Parte in questione, che siano giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra tali filiali e agenzie e le filiali e agenzie delle societa' registrate sul suo territorio o, per quanto riguarda i servizi finanziari, da motivi prudenziali. Tale differenza di trattamento non eccede cio' che e' strettamente necessario in conseguenza di dette differenze giuridiche o tecniche o, per quanto riguarda i servizi finanziari di cui all'allegato XVI a), per motivi prudenziali.

Testo vigente dal 7 dicembre 1994

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