DEL DENARO 1. Le Parti convengono della necessita' di prodigare ogni sforzo e di collaborare al fine di prevenire l'utilizzazione dei loro sistemi finanziari per il riciclaggio dei proventi delle attivita' illecite in generale, e dei reati connessi alla droga in particolare. 2. La cooperazione nel settore comprendera' un'assistenza amministrativa e tecnica volta a definire norme adeguate contro il riciclaggio del denaro equivalenti a quelle adottate in materia dalla Comunita' e dai consessi internazionali, in particolare la Task Force "Azione finanziaria" (FATF).

Testo vigente dal 7 dicembre 1994

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