1. La cooperazione e' in particolare finalizzata a migliorare l'efficacia delle politiche e misure destinate a contrastare la diffusione e il traffico illecito di sostanze narcotiche e psicotrope e per ridurre l'abuso di tali prodotti. 2. Le Parti contraenti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per raggiungere tali obiettivi, incluse le modalita' di attuazione di azioni comuni. Le loro azioni si basano sulla consultazione e lo stretto coordinamento per quanto riguarda gli obiettivi e le iniziative nei settori di cui al paragrafo 1. 3. La cooperazione tra le Parti contraenti comprende assistenza tecnica e amministrativa, in particolare nei seguenti settori: elaborazione e attuazione delle normative nazionali; creazione di enti, centri di informazione e centri sociali e sanitari; formazione di personale e ricerca; prevenzione dell'utilizzazione abusiva di precursori per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope. Le Parti possono concordare l'inclusione di altri settori.

Testo vigente dal 7 dicembre 1994

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1994-11-11;672~art96 · fonte su Normattiva