1. La cooperazione cerchera' di garantire l'osservanza di tutte le disposizioni la cui adozione e' prevista nel settore degli scambi e di ravvicinare il sistema doganale della Repubblica slovacca a quello della Comunita', in modo da agevolare la liberalizzazione prevista nel presente Accordo. 2. In particolare, la cooperazione comprendera': - gli scambi di informazioni; - il potenziamento delle infrastrutture transfrontaliere tra le Parti; - la connessione tra i regimi di transito della Comunita' e della Repubblica slovacca; - la semplificazione dei controlli e delle formalita' per il trasporto di merci; - l'organizzazione di seminari e tirocini. Si fornira' l'assistenza tecnica necessaria. 3. Fatta salva l'ulteriore cooperazione prevista nel presente Accordo, in particolare all'articolo 96, l'assistenza reciproca tra autorita' amministrative delle Parti contraenti per quanto riguarda le questioni doganali sara' disciplinata dalle disposizioni del protocollo n. 6.
Testo vigente dal 7 dicembre 1994
