Ratifica ed esecuzione del quinto accordo sullo stagno
Art. 42 — Eque norme di lavoro
I paesi partecipanti dichiarano che, per evitare l'abbassamento del tenore di vita e l'instaurazione nel commercio mondiale di condizioni di sleale concorrenza, essi avranno cura di garantire nell'industria dello stagno eque norme di lavoro.
Testo vigente dal 6 settembre 1977
