I paesi partecipanti dichiarano che, per evitare l'abbassamento del tenore di vita e l'instaurazione nel commercio mondiale di condizioni di sleale concorrenza, essi avranno cura di garantire nell'industria dello stagno eque norme di lavoro.

Testo vigente dal 6 settembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;674~art42 · fonte su Normattiva