Ratifica ed esecuzione del quinto accordo sullo stagno

Art. 41 — Obblighi generali dei membri

  • a)Per tutta la durata d'applicazione del presente Accordo i paesi partecipanti faranno i massimi sforzi per favorire la realizzazione degli obiettivi dell'Accordo e collaboreranno a tal fine.
  • b)I paesi partecipanti accettano di considerarsi vincolati da tutte le decisioni che il Consiglio adottera' in applicazione del presente Accordo.
  • c)Fatta salva la portata generale del paragrafo a) del presente articolo, i paesi partecipanti osserveranno in particolare le seguenti condizioni:
  • i)Fino a quando saranno disponibili approvvigionamenti sufficienti di stagno per soddisfare completamente le proprie necessita', essi non dovranno vietare o limitare l'impiego dello stagno ad utilizzazioni finali determinate, tranne in circostanze in cui tali divieti o restrizioni non saranno incompatibili con altri accordi internazionali sul commercio;
  • ii)Essi creeranno condizioni favorevoli al passaggio della produzione di stagno dalle imprese a reddito minimo alle imprese a reddito maggiore;
  • iii)Essi favoriranno il mantenimento delle risorse naturali di stagno, impedendo l'abbandono prematuro dei giacimenti.

Testo vigente dal 6 settembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;674~art41 · fonte su Normattiva