Ratifica ed esecuzione del quinto accordo sullo stagno
Art. 41 — Obblighi generali dei membri
- a)Per tutta la durata d'applicazione del presente Accordo i paesi partecipanti faranno i massimi sforzi per favorire la realizzazione degli obiettivi dell'Accordo e collaboreranno a tal fine.
- b)I paesi partecipanti accettano di considerarsi vincolati da tutte le decisioni che il Consiglio adottera' in applicazione del presente Accordo.
- c)Fatta salva la portata generale del paragrafo a) del presente articolo, i paesi partecipanti osserveranno in particolare le seguenti condizioni:
- i)Fino a quando saranno disponibili approvvigionamenti sufficienti di stagno per soddisfare completamente le proprie necessita', essi non dovranno vietare o limitare l'impiego dello stagno ad utilizzazioni finali determinate, tranne in circostanze in cui tali divieti o restrizioni non saranno incompatibili con altri accordi internazionali sul commercio;
- ii)Essi creeranno condizioni favorevoli al passaggio della produzione di stagno dalle imprese a reddito minimo alle imprese a reddito maggiore;
- iii)Essi favoriranno il mantenimento delle risorse naturali di stagno, impedendo l'abbandono prematuro dei giacimenti.
Testo vigente dal 6 settembre 1977
