Ratifica ed esecuzione del quinto accordo sullo stagno

Art. 43 — Liquidazione delle scorte di stagno costituite a fini non commerciali

  • a)Un paese partecipante che desideri liquidare scorte di stagno costituite a fini non commerciali deve consultare in proposito il Consiglio con sufficiente preavviso.
  • b)Quando un paese partecipante comunica la propria intenzione di liquidare scorte di stagno costituite a fini non commerciali, il Consiglio inizia senza indugio consultazioni ufficiali in merito con il paese interessato, per garantire la corretta applicazione delle disposizioni del paragrafo d) del presente articolo.
  • c)Il Consiglio esamina periodicamente lo stato delle operazioni di liquidazione e puo' rivolgere raccomandazioni al paese partecipante che le effettua. Il paese partecipante in questione tiene debitamente conto delle raccomandazioni del Consiglio.
  • d)Le operazioni di liquidazione delle scorte costituite a fini non commerciali sono effettuate tenendo debitamente conto della necessita' di proteggere per quanto possibile i produttori, i trasformatori ed i consumatori di stagno dalla disorganizzazione dei loro mercati abituali e dalle conseguenze pregiudizievoli che la liquidazione puo' avere sull'investimento di capitali destinati alla ricerca e allo sfruttamento di nuove fonti di approvvigionamento, nonche' sulla prosperita' e l'espansione dell'industria mineraria dello stagno nei paesi produttori. Gli importi e la durata delle operazioni di liquidazione saranno tali da non ostacolare indebitamente nei paesi produttori la produzione e l'occupazione nell'industria dello stagno e da non ledere gravemente l'economia dei paesi produttori partecipanti.

Testo vigente dal 6 settembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;674~art43 · fonte su Normattiva