Ratifica ed esecuzione del quinto accordo sullo stagno
Art. 43 — Liquidazione delle scorte di stagno costituite a fini non commerciali
- a)Un paese partecipante che desideri liquidare scorte di stagno costituite a fini non commerciali deve consultare in proposito il Consiglio con sufficiente preavviso.
- b)Quando un paese partecipante comunica la propria intenzione di liquidare scorte di stagno costituite a fini non commerciali, il Consiglio inizia senza indugio consultazioni ufficiali in merito con il paese interessato, per garantire la corretta applicazione delle disposizioni del paragrafo d) del presente articolo.
- c)Il Consiglio esamina periodicamente lo stato delle operazioni di liquidazione e puo' rivolgere raccomandazioni al paese partecipante che le effettua. Il paese partecipante in questione tiene debitamente conto delle raccomandazioni del Consiglio.
- d)Le operazioni di liquidazione delle scorte costituite a fini non commerciali sono effettuate tenendo debitamente conto della necessita' di proteggere per quanto possibile i produttori, i trasformatori ed i consumatori di stagno dalla disorganizzazione dei loro mercati abituali e dalle conseguenze pregiudizievoli che la liquidazione puo' avere sull'investimento di capitali destinati alla ricerca e allo sfruttamento di nuove fonti di approvvigionamento, nonche' sulla prosperita' e l'espansione dell'industria mineraria dello stagno nei paesi produttori. Gli importi e la durata delle operazioni di liquidazione saranno tali da non ostacolare indebitamente nei paesi produttori la produzione e l'occupazione nell'industria dello stagno e da non ledere gravemente l'economia dei paesi produttori partecipanti.
Testo vigente dal 6 settembre 1977
