Art. 59 — Testi che fanno fede
[1]I testi del presente Accordo in lingua inglese, cinese, spagnola, francese e russa fanno ugualmente fede. I testi originali saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
[2]IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dal loro governo o dalle loro autorita' hanno firmato il presente Accordo alla data che figura accanto alla loro firma. (Seguono le firme)
Testo vigente dal 6 settembre 1977
