Ratifica ed esecuzione del quinto accordo sullo stagno
Art. 58 — Procedura da seguire alla fine dell'Accordo
- a)Il Consiglio rimarra' in funzione finche' necessario per curare l'applicazione delle disposizioni del paragrafo b) del presente articolo, la liquidazione della scorta regolatrice, nonche' di tutte le scorte detenute nei paesi produttori in virtu' dell'articolo 39 e l'osservanza delle condizioni imposte dal Consiglio in virtu' del presente Accordo o in virtu' del quarto Accordo; il Consiglio avra' i poteri ed esercitera' le funzioni che il presente Accordo gli conferisce nella misura a tale fine necessaria.
- b)Alla fine del presente Accordo:
- i)La scorta regolatrice verra' liquidata conformemente alle disposizioni dell'articolo 25;
- ii)Il Consiglio fissera' l'importo degli impegni sottoscritti nei confronti del suo personale e prendera', se necessario, le misure atte ad assicurare, tramite un bilancio complementare del conto amministrativo, previsto all'articolo 19, le risorse necessarie per onorare tali impegni;
- iii)Quando tutti gli impegni del Consiglio diversi da quelli che riguardano il conto della scorta regolatrice, saranno stati soddisfatti, gli attivi disponibili saranno suddivisi come stipulato nel presente articolo;
- iv)Se il Consiglio e' prorogato, esso conservera' i suoi archivi, la sua documentazione statistica nonche' tutti gli altri documenti;
- v)Se il Consiglio non e' prorogato, ma e' istituito un organismo per succedere al Consiglio, quest'ultimo consegnera' a tale organismo i suoi archivi, la documentazione statistica nonche' tutti gli altri documenti e potra', alla maggioranza ripartita dei due terzi, decidere di trasmettere a tale organismo tutto o parte degli altri attivi, oppure disporne come riterra' opportuno;
- vi)Se il Consiglio non e' prorogato e non e' istituito nessun organismo successore, il Consiglio cedera' i suoi archivi, la documentazione statistica, nonche' tutti gli altri documenti al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o ad un'altra organizzazione internazionale da esso designata o, in mancanza di tale designazione, come il Consiglio riterra' opportuno; il resto degli attivi del Consiglio diversi dai fondi sara' venduto o realizzato come decidera' il Consiglio;
- vii)Il prodotto del realizzo degli attivi non monetari e tutti gli altri attivi monetari rimanenti saranno allora suddivisi fra tutti i paesi partecipanti proporzionalmente ai contributi complessivi versati da tali paesi sul conto amministrativo tenuto in virtu' dell'articolo 19.
Testo vigente dal 6 settembre 1977
