Le Amministrazioni competenti dei due Stati stabiliscono di comune accordo:
- a)gli impianti necessari per il funzionamento nella zona dei servizi dello Stato limitrofo, nonche' le indennita' eventualmente dovute per il loro utilizzo;
- b)i compartimenti e le attrezzature da riservare agli agenti incaricati del controllo in corso di viaggio.
Testo vigente dal 20 febbraio 1963
