Le Amministrazioni competenti dei due Stati stabiliscono di comune accordo:

  • a)gli impianti necessari per il funzionamento nella zona dei servizi dello Stato limitrofo, nonche' le indennita' eventualmente dovute per il loro utilizzo;
  • b)i compartimenti e le attrezzature da riservare agli agenti incaricati del controllo in corso di viaggio.

Testo vigente dal 20 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-01-03;68~art17 · fonte su Normattiva