1. I locali adibiti agli uffici dello Stato limitrofo sono contrassegnati da iscrizioni e da stemmi ufficiali. 2. Gli agenti dello Stato limitrofo sono autorizzati ad assicurare la disciplina all'interno dei locali adibiti al loro uso esclusivo, nonche' a espellere qualsiasi disturbatore. Essi possono, all'occorrenza, richiedere a tal fine l'assistenza degli agenti dello Stato di soggiorno.

Testo vigente dal 20 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-01-03;68~art18 · fonte su Normattiva