Uno degli obiettivi della politica nazionale di sviluppo rurale dovra' essere quello di facilitare la creazione e lo sviluppo, su base volontaria, di organizzazioni di lavoratori agricoli, forti e indipendenti, quale mezzo efficace per assicurare a detti lavoratori, senza discriminazione - ai sensi della convenzione sulla discriminazione (occupazione e professione), 1958 - la partecipazione allo sviluppo economico e sociale ed il beneficio dei vantaggi che ne derivano.
Testo vigente dal 2 marzo 1979
