1. Onde consentire alle organizzazioni di lavoratori agricoli di svolgere il loro ruolo nello sviluppo economico e sociale, ogni Stato membro che ratifichi la presente Convenzione dovra' adottare ed attuare una politica diretta ad incoraggiare tali organizzazioni, tra l'altro al fine di eliminare gli ostacoli che si oppongono alla loro creazione, al loro sviluppo ed all'esercizio delle loro lecite attivita', come anche le discriminazioni di natura legislativa e amministrativa di cui le organizzazioni di lavoratori rurali ed i loro membri potrebbero essere oggetto. Ogni Stato membro che abbia ratificato lo presente Convenzione dovra' assicurarsi che la legislazione non ostacoli, tenuto conto delle condizioni proprie del settore rurale, la costituzione e lo sviluppo di organizzazioni di lavoratori agricoli.

Testo vigente dal 2 marzo 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-02-03;68~art5 · fonte su Normattiva