[1]dei film e lingue
[2](1) Ciascun film di coproduzione deve comportare, oltre al negativo originale, un interpositivo. (2) Ciascun produttore e' proprietario, pro quota, del negativo originale che sara' depositato, a nome congiunto, presso un laboratorio di uno dei due paesi scelto di comune accordo dai coproduttori. Lo sviluppo del negativo si effettuera' nei laboratori di uno dei due Paesi. (3) Ciascun film di coproduzione deve comportare due versioni, rispettivamente in italiano e in spagnolo. La versione italiana dovra' essere realizzata in Italia mentre quella spagnola dovra' essere realizzata in Argentina.
Testo vigente dal 10 aprile 2008
