[1]dei film e lingue

[2](1) Ciascun film di coproduzione deve comportare, oltre al negativo originale, un interpositivo. (2) Ciascun produttore e' proprietario, pro quota, del negativo originale che sara' depositato, a nome congiunto, presso un laboratorio di uno dei due paesi scelto di comune accordo dai coproduttori. Lo sviluppo del negativo si effettuera' nei laboratori di uno dei due Paesi. (3) Ciascun film di coproduzione deve comportare due versioni, rispettivamente in italiano e in spagnolo. La versione italiana dovra' essere realizzata in Italia mentre quella spagnola dovra' essere realizzata in Argentina.

Testo vigente dal 10 aprile 2008

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2008-03-18;68~accordo-art7 · fonte su Normattiva