[1]ARTICOLO II Sede centrale

[2]Sezione 2 Il Governo si adoperera' nel migliore dei modi per assicurare che l'Organizzazione sia in grado di stabilire la sua sede centrale in locali idonei e di ottenere il godimento di detti locali a condizioni favorevoli.

Testo vigente dal 24 luglio 2019

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