[1]ARTICOLO II Sede centrale
[2]Sezione 2 Il Governo si adoperera' nel migliore dei modi per assicurare che l'Organizzazione sia in grado di stabilire la sua sede centrale in locali idonei e di ottenere il godimento di detti locali a condizioni favorevoli.
Testo vigente dal 24 luglio 2019
