[1]ARTICOLO III Inviolabilita' della sede centrale

[2]Sezione 3 (a) La sede centrale e' inviolabile. (b) Nessun agente o funzionario della Repubblica italiana o chiunque eserciti una pubblica funzione sul territorio della Repubblica italiana potra' entrare nella sede centrale dell'Organizzazione per esercitarvi le proprie funzioni senza il consenso del direttore generale. (c) In caso di calamita' naturali, di incendio o di altro evento che esiga immediate misure di protezione per la sicurezza pubblica, ovvero qualora sia necessario perseguire fatti criminosi compiuti fuori dell'esercizio della attivita' ufficiale dell'Organizzazione, il consenso del direttore generale si considerera' presunto. Qualunque individuo che entri nella sede centrale sulla base di un consenso presunto del direttore generale, e' obbligato, su richiesta del direttore generale, a lasciare immediatamente gli edifici. (d) Il direttore generale impedira' che la sede divenga un rifugio per coloro che cercano di sfuggire ad un arresto disposto in esecuzione di una legge della Repubblica italiana o che sono ricercati per essere estradati in un altro paese, o che tentino di sottrarsi alla notifica di un atto giudiziario.

Testo vigente dal 24 luglio 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-07-11;68~accordo-artiii · fonte su Normattiva