[1]Articolo quinto

[2]Il presente Accordo sara' ratificato e lo scambio delle ratifiche avra' luogo il piu' presto possibile. Esso entrera' in vigore alla data dello scambio delle ratifiche. In fede di che i Plenipotenziari suddetti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Atto. Fatto in duplice esemplare nel Palazzo Apostolico Vaticano il giorno 8 ottobre 1951.

[3]DOMENICO TARDINI ANTONIO MELI LUPI DI SORAGNA

[4]Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

[5]Il Ministro per gli affari esteri DE GASPERI

Testo vigente dal 1 luglio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-06-13;680~artv · fonte del testo