[1]Articolo quinto
[2]Il presente Accordo sara' ratificato e lo scambio delle ratifiche avra' luogo il piu' presto possibile. Esso entrera' in vigore alla data dello scambio delle ratifiche. In fede di che i Plenipotenziari suddetti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Atto. Fatto in duplice esemplare nel Palazzo Apostolico Vaticano il giorno 8 ottobre 1951.
[3]DOMENICO TARDINI ANTONIO MELI LUPI DI SORAGNA
[4]Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
[5]Il Ministro per gli affari esteri DE GASPERI
Testo vigente dal 1 luglio 1952
