[1]La presente Convenzione sara' ratificata al piu' presto possibile. Essa restera' in vigore per dieci anni con effetto dal 1 gennaio 1951, salva la facolta' per ciascuna delle Parti di denunciarla con preavviso di sei mesi. In fede di che i Plenipotenziari sottoscritti, muniti dei pieni poteri, hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli. Fatta in Roma, in duplice originale il 21 aprile 1951 Per lo Stato della Citta del Vaticano Mons. F. BORGONCINI DUCA Nunzio Apostolico Per la Repubblica italiana SFORZA

[2]Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

[3]Il Ministro per gli affari esteri DE GASPERI

Testo vigente dal 16 maggio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-04-09;450~art9 · fonte del testo