Art. 2 — Imposte considerate
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative, comunita' pubbliche od enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivati dall'alienazione di beni mobili o immobili, nonche' le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono, in particolare:
- a)in Finlandia:
- 1)l'imposta erariale sul reddito e sul patrimonio (tulo - ja varallisuusvero);
- 2)l'imposta, comunale (kunnallisvero);
- 3)l'imposta ecclesiastica (kirkollisvero);
- 4)l'imposta sui marittimi (merimiesvero); e
- 5)l'imposta prelevata alla fonte sul reddito dei non residenti (lahdevero); (qui di seguito indicate quali "imposta finlandese");
- b)in Italia:
- 1)l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- 2)l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
- 3)l'imposta locale sui redditi; ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali "imposta italiana"). 4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la data delle firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.
Testo vigente dal 18 febbraio 1983
