[1]La presente Convenzione rimarra' in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente puo' denunciare la Convenzione per via diplomatica, non prima di 5 anni dalla sua entrata in vigore, notificandone la cessazione con un preavviso minimo di sei mesi, prima della fine di ciascun anno solare. In questo caso, la Convenzione si applichera' per l'ultima volta:

  • a)alle imposte riscosse mediante ritenuta alla fonte sui redditi pagabili al piu' tardi il 31 dicembre dell'anno della denuncia;
  • b)alle altre imposte di periodi imponibili che si chiudono al piu' tardi il 31 dicembre dello stesso anno.

[2]IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.

[3]FATTA a Bucarest il 14 gennaio 1977 in due esemplari in lingua italiana ed in lingua rumena, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

[4]Per il Governo Per il Governo della della Repubblica italiana Repubblica socialista di Romania FILIPPO MARIA PANDOLFI FLOREA DUMITRESCU

[5]Visto, il Ministro degli affari esteri FORLANI

Testo vigente dal 8 novembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-10-18;680~art32 · fonte su Normattiva