[1]in vigore

[2]1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma non appena possibile. 2. La presente Convenzione entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno con riferimento ai redditi realizzati durante i periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al 1 gennaio dell'anno solare nel quale la presente Convenzione entra in vigore.

Testo vigente dal 8 novembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-10-18;680~art31 · fonte su Normattiva