1. I funzionari consolari e gli impiegati consolari nonche' i membri delle loro famiglie sono esenti da ogni imposta e tassa, personale o reale, statale, regionale e comunale, ad eccezione:
- a)delle imposte indirette che sono normalmente incorporate nel prezzo delle merci o dei servizi;
- b)delle imposte e tasse sui beni immobili privati situati sul territorio dello Stato di residenza, salvo le disposizioni dell'articolo 25;
- c)delle imposte di successione e sui trasferimenti percepite dallo Stato di residenza, con riserva delle disposizioni del paragrafo b) dell'articolo 24;
- d)delle imposte e tasse sui redditi privati, ivi compresi gli interessi sul capitale, che hanno la loro origine nello Stato di residenza e delle imposte sul capitale prelevate sugli investimenti effettuati in imprese commerciali e finanziarie situate nello Stato di residenza;
- e)delle imposte e tasse percepite in remunerazione di specifici servizi prestati;
- f)dei diritti di registrazione, di cancelleria, di ipoteca e di bollo, con riserva delle disposizioni dell'articolo 25. 2. I membri del personale di servizio sono esenti dalle imposte e tasse sui salari che percepiscono in ragione dei loro servizi. 3. I membri dell'Ufficio consolare che impiegano persone i cui salari o remunerazioni non sono esentati dall'imposta sul reddito nello Stato di residenza devono rispettare gli obblighi che le leggi ed i regolamenti di detto Stato impongono ai datori di lavoro in materia di percezione delle imposte sul reddito.
Testo vigente dal 8 novembre 1978
