Fatte salve le proprie leggi e regolamenti, relativi alle zone alle quali l'accesso e' vietato o disciplinato per motivi di sicurezza nazionale, lo Stato di residenza assicura la liberta' di movimento e di circolazione sul suo territorio a tutti i membri dell'Ufficio consolare.

Testo vigente dal 8 novembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-10-18;681~art27 · fonte su Normattiva