[1]' di movimento

[2]Salvo quanto stabilito dalle leggi e regolamenti relativi alle zone il cui accesso e' proibito o limitato per ragioni di sicurezza nazionale, lo Stato di residenza assicura la liberta' di movimento e di circolazione nell'ambito del suo territorio a tutti i membri dell'ufficio consolare.

Testo vigente dal 9 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-11-29;886~art32 · fonte su Normattiva