[1]' di movimento
[2]Salvo quanto stabilito dalle leggi e regolamenti relativi alle zone il cui accesso e' proibito o limitato per ragioni di sicurezza nazionale, lo Stato di residenza assicura la liberta' di movimento e di circolazione nell'ambito del suo territorio a tutti i membri dell'ufficio consolare.
Testo vigente dal 9 gennaio 1974
