Il funzionario consolare ha diritto di ricevere in deposito, da cittadini dello Stato di invio, documenti, somme di danaro, oggetti di valore ed altri beni ad essi appartenenti. I predetti documenti, somme di danaro, oggetti di valore e qualsiasi altro bene devono essere esportati dallo Stato di residenza secondo le disposizioni di quest'ultimo.

Testo vigente dal 8 novembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-10-18;681~art35 · fonte su Normattiva