Il funzionario consolare ha diritto di ricevere in deposito, da cittadini dello Stato di invio, documenti, somme di danaro, oggetti di valore ed altri beni ad essi appartenenti. I predetti documenti, somme di danaro, oggetti di valore e qualsiasi altro bene devono essere esportati dallo Stato di residenza secondo le disposizioni di quest'ultimo.
Testo vigente dal 8 novembre 1978
