Gli atti e documenti indicati negli articoli 33 e 34 hanno, nello Stato di residenza, lo stesso valore giuridico e la stessa forza probatoria dei documenti autenticati, legalizzati o certificati conformi da parte delle autorita' giudiziarie o da altre autorita' competenti di questo Stato.
Testo vigente dal 8 novembre 1978
