Nel caso in cui un cittadino dello Stato di invio che si trova provvisoriamente nel territorio dello Stato di residenza venga a morire, gli effetti personali, il denaro e gli oggetti di valore che questi aveva seco, sono consegnati, senza alcuna formalita', all'Ufficio consolare dello Stato di invio, a meno che essi non vengano reclamati da un membro della loro famiglia che lo accompagnava. La consegna e, quando cio' sia necessario, l'esportazione dei beni sano eccettuate secondo le leggi dello Stato di residenza.

Testo vigente dal 8 novembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-10-18;681~art41 · fonte su Normattiva