• 1)Le competenti autorita' dello Stato di residenza al piu' presto possibile informano l'ufficio consolare della morte sul territorio dello Stato di residenza del cittadino dello Stato d'invio e gli comunicano le notizie di cui dispongono in merito ai beni ereditari, agli eredi o legatari, nonche' all'esistenza del testamento.
  • 2)Le competenti autorita' informano al piu' presto possibile l'ufficio consolare dell'apertura di una successione nello Stato di residenza, qualora l'erede od il legatario sia cittadino dello Stato d'invio. Tale comunicazione viene fatta anche nel caso in cui le autorita' dello Stato di residenza hanno notizia dell'apertura di una successione nel territorio di uno Stato terzo a favore di un cittadino dello Stato d'invio.
  • 3)a) Le competenti autorita' dello Stato di residenza comunicano al piu' presto possibile all'ufficio consolare i provvedimenti da esse adottati in merito alla conservazione e all'amministrazione dei beni ereditari che si trovano in detto Stato a seguito della morte di un cittadino dello Stato d'invio.
  • b)Il funzionario consolare puo' prestare il suo concorso, direttamente o per mezzo di un delegato, alla messa in esecuzione delle misure previste dalla lettera a).
  • 4)Se dopo il compimento delle formalita' di successione nel territorio dello Stato di residenza, i beni mobili della successione o il ricavato dalla vendita dei beni mobili o immobili spettano ad un erede o legatario dello Stato d'invio che non risieda nello Stato di residenza e che non abbia nominato ii suo rappresentante, i menzionati beni o le somme ricavate dalla loro vendita vengono trasmessi all'ufficio consolare dello Stato d'invio per trasmissione all'erede a condizione che:
  • a)le competenti autorita' dello Stato di residenza abbiano autorizzato, se e' necessario, la consegna dei beni ereditari o della somma ricavata dalla loro vendita;
  • b)tutti i debiti ereditari, dichiarati nel termine prescritto dalla legislazione dello Stato di residenza, siano stati pagati o garantiti;
  • c)le imposte relative alla successione siano state pagate o garantite.
  • 5)Nel caso in cui un cittadino dello Stato d'invio si trovi provvisoriamente nello Stato di residenza e muoia sul detto territorio, gli effetti, il danaro ed i preziosi che egli ha con se' saranno consegnati senza alcuna formalita' all'ufficio consolare dello Stato d'invio. La consegna, e, ove necessario, l'esportazione di detti beni vengono effettuate con l'osservanza della legislazione dello Stato di residenza.

Testo vigente dal 7 gennaio 1974

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-11-29;879~art16 · fonte su Normattiva