Non appena il capo dell'Ufficio consolare e' ammesso, anche a titolo provvisorio, all'esercizio delle sue funzioni, lo Stato di residenza ne informera' immediatamente le autorita' competenti della circoscrizione consolare e prendera' le misure necessarie affinche' egli possa esercitare i compiti inerenti alla sua carica e beneficiare del trattamento previsto dalla presente Convenzione.
Testo vigente dal 8 novembre 1978
