Non appena il capo dell'Ufficio consolare e' ammesso, anche a titolo provvisorio, all'esercizio delle sue funzioni, lo Stato di residenza ne informera' immediatamente le autorita' competenti della circoscrizione consolare e prendera' le misure necessarie affinche' egli possa esercitare i compiti inerenti alla sua carica e beneficiare del trattamento previsto dalla presente Convenzione.

Testo vigente dal 8 novembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-10-18;681~art5 · fonte su Normattiva