Non appena il Capo dell'Ufficio consolare e' ammesso, anche a titolo provvisorio, all'esercizio delle sue funzioni, lo Stato di residenza ne informa immediatamente le autorita' della circoscrizione consolare e prende le misure necessarie affinche' egli possa esercitare le funzioni inerenti alla sua carica e beneficiare del trattamento previsto dalla presente Convenzione.
Testo vigente dal 7 novembre 1985
