[1]alle autorita' della circoscrizione consolare

[2]Dal momento in cui il capo della sede consolare e' ammesso, anche a titolo provvisorio, all'esercizio delle sue funzioni, lo Stato di residenza e' tenuto ad informare immediatamente le autorita' competenti della circoscrizione consolare. Esso e' del pari tenuto a far si che siano adottate le misure necessarie perche' il capo della sede consolare possa adempiere i doveri del suo ufficio e beneficiare del trattamento previsto dalle disposizioni della presente convenzione.

Testo vigente dal 28 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-05-22;382~art5 · fonte su Normattiva