[1]alle autorita' della circoscrizione consolare
[2]Dal momento in cui il capo della sede consolare e' ammesso, anche a titolo provvisorio, all'esercizio delle sue funzioni, lo Stato di residenza e' tenuto ad informare immediatamente le autorita' competenti della circoscrizione consolare. Esso e' del pari tenuto a far si che siano adottate le misure necessarie perche' il capo della sede consolare possa adempiere i doveri del suo ufficio e beneficiare del trattamento previsto dalle disposizioni della presente convenzione.
Testo vigente dal 28 agosto 1974
