[1]La presente Convenzione sara' messa in vigore a datare dal giorno che sara' determinato di comune accordo fra le parti contraenti, e avra' una durata indefinita, salvo il caso di disdetta che ambedue le parti si riservano la facolta' di dare in qualunque tempo.

[2]In tale caso la Convenzione stessa cessera' di avere effetto sei mesi dopo la notificazione della disdetta.

[3]Dal giorno della sua esecuzione cesseranno di avere qualsiasi efficacia le convenzioni del 7 febbraio 1863, 2 marzo 1877, 26 giugno 1883, 12 luglio 1889 e 20 novembre 1895.

[4]Le disposizioni dell'Accordo speciale amministrativo in data del 16 settembre 1894, relative al protesto eventuale dei titoli affidati per la riscossione all'uno o all'altra delle due Amministrazioni saranno comprese nel regolamento per l'esecuzione della presente e finche' questo non sia stato compilato resteranno in pieno vigore.

Testo vigente dal 30 aprile 1926

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urn:nir:stato:legge:1926-01-31;684~art11 · fonte del testo