[1]La presente Convenzione sara' messa in vigore a datare dal giorno che sara' determinato di comune accordo fra le parti contraenti, e avra' una durata indefinita, salvo il caso di disdetta che ambedue le parti si riservano la facolta' di dare in qualunque tempo.
[2]In tale caso la Convenzione stessa cessera' di avere effetto sei mesi dopo la notificazione della disdetta.
[3]Dal giorno della sua esecuzione cesseranno di avere qualsiasi efficacia le convenzioni del 7 febbraio 1863, 2 marzo 1877, 26 giugno 1883, 12 luglio 1889 e 20 novembre 1895.
[4]Le disposizioni dell'Accordo speciale amministrativo in data del 16 settembre 1894, relative al protesto eventuale dei titoli affidati per la riscossione all'uno o all'altra delle due Amministrazioni saranno comprese nel regolamento per l'esecuzione della presente e finche' questo non sia stato compilato resteranno in pieno vigore.
Testo vigente dal 30 aprile 1926
