Alle corrispondenze ed ai pacchi di ogni specie, tanto nei rapporti diretti fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, quanto in quelli fra questa e l'estero, saranno applicabili le tariffe e le norme vigenti nel Regno medesimo, con espresso divieto d'imporre su tali corrispondenze o su tali pacchi veruna sopratassa.
Testo vigente dal 30 aprile 1926
