Alle corrispondenze ed ai pacchi di ogni specie, tanto nei rapporti diretti fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, quanto in quelli fra questa e l'estero, saranno applicabili le tariffe e le norme vigenti nel Regno medesimo, con espresso divieto d'imporre su tali corrispondenze o su tali pacchi veruna sopratassa.

Testo vigente dal 30 aprile 1926

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1926-01-31;684~art2 · fonte del testo