[1]L'Amministrazione sammarinese riterra' per proprio conto tutte le tasse riscosse dai suoi uffici, tanto nel servizio diretto fra essa e l'Italia, quanto nel servizio coll'estero, ma non avra' diritto a veruna partecipazione sulle tasse riscosse da uffici italiani o stranieri.

[2]L'Amministrazione stessa dovra' rimborsare all'Amministrazione italiana i diritti doganali gravanti oggetti provenienti dall'estero.

Testo vigente dal 30 aprile 1926

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urn:nir:stato:legge:1926-01-31;684~art6 · fonte del testo