[1]L'Amministrazione sammarinese riterra' per proprio conto tutte le tasse riscosse dai suoi uffici, tanto nel servizio diretto fra essa e l'Italia, quanto nel servizio coll'estero, ma non avra' diritto a veruna partecipazione sulle tasse riscosse da uffici italiani o stranieri.
[2]L'Amministrazione stessa dovra' rimborsare all'Amministrazione italiana i diritti doganali gravanti oggetti provenienti dall'estero.
Testo vigente dal 30 aprile 1926
