Nel caso di smarrimento, manomissione o avaria di corrispondenze o di pacchi, o di altre irregolarita' di servizio, che diano diritto ad indennita' ai terzi, giusta le leggi italiane o le Convenzioni fra l'Italia e l'estero, l'obbligo di corrispondere siffatte indennita' incombera' a quella fra le due Amministrazioni, i cui uffici saranno responsabili di tali fatti.

Testo vigente dal 30 aprile 1926

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urn:nir:stato:legge:1926-01-31;684~art8 · fonte del testo